Durante la 34esima giornata di campionato dove si è giocata la partita Atalanta-Juventus non sono mancati i famigerati ‘’cori razzisti’’ ma stavolta i protagonisti di questi, sono stato i tifosi Bergamaschi nei confronti del giocatore bianconero Dusan Vlahovic. Tempo a dietro erano stati i stessi tifosi Juventini ad essere protagonisti di bordate razziali contro il giocatore Romelu Lukako. A quanto pare ,oggi la situazione si è capovolta è proprio come un boomerang le offese sono ritornate indietro ma in questo caso la vicenda non è passata inosservata ed il Giudice sportivo della serie A Gerardo Mastrandrea ha ritenuto opportuno sanzionare la Dea con una multa di 10.000 € ma sopratutto la chiusura della curva dell’ Atalanta per un turno emettendo un Comunicato ufficiale. ‘’Il Giudice Sportivo , considerato che, come segnalato dal rapporto dei collaboratori della Procedura federale, i sostenitori Soc.Atalanta occupanti il settore denominato ‘’ curva Nord Pisani ‘’ levavano, al 46°, 47°, 53°, 54° del secondo tempo, cori beceri e insultati di discriminazione razziale nei confronti del calciatore della Soc. Juventus Dusan Vlahovic; considerato altresì, che nel suddetto rapporto, i collaboratori della Procura federale dichiaravano che tali gravi manifestazioni di discriminazione razziale, percepite da tutti e quattro i rappresentanti della Procura federale dislocati nella varie parti dell’impianto, provenivano fino all’ 80% dei circa 9000 occupanti il predetto settore ( denominato ‘’Curva Nord Pisani’’; considerato che di tale comportamento del pubblico prendeva nota il direttore di gara che chiedeva di avvisare dell’accaduto il responsabile dell’ordine pubblico per gli annunci di rito; considerato che il pur meritorio intervento gestuale di alcuni calciatori della squadra di casa nei confronti della propria tifoseria, ed in un’occasione i fischi di disapprovazione di parte del restante pubblico, non riuscivano ad impedire il ripetersi di tali deprecabili manifestazioni; ritenuto che, in ragione della gravità, della dimensione e della percezione reale del fenomeno nonché della ripetitività del medesimo, i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma della art.28, nn. 1 e 4, CGS;P.Q.M.’’
Parole appropriate alla situazione e si spera che con tali provvedimenti le persone che partecipano a queste manifestazioni sportive, ridimensionino il modo di esultare la loro squadra. Meritevole invece il comportamento dei giocatore dell’ Atalanta, che hanno provato a sedare la propria tifoseria testimoniando un comportamento che deve essere di insegnamento per molti altri giocatori che in talune occasioni hanno preferito far finta di nulla o peggio hanno aggredito chi si difendeva da tali barbarie.





