Contrasta con gli articoli 3 e 38 della Costituzione la revoca delle prestazioni assistenziali – fondate sullo stato di bisogno – ai condannati in via definitiva per reati di mafia o terrorismo che stanno scontando la pena in modalità alternativa alla detenzione. Così interviene la Corte Costituzionale, con la sentenza depositata oggi, dichiarando l’illegittimità costituzionale del comma 61, e, in via consequenziale, del comma 58 dell’articolo 2 della legge n. 92 del 2012. Sebbene i condannati abbiano gravemente violato il patto di solidarietà sociale che è alla base della convivenza civile, «attiene a questa stessa convivenza civile che ad essi siano comunque assicurati i mezzi necessari per vivere».